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Quando la realtà digitale inganna
Il video che vedete in apertura è stato realizzato interamente con l’intelligenza artificiale, partendo da una semplice fotografia reale. Il suo contenuto non ha nulla di illecito o dannoso. Mostra però quanto sia diventato semplice manipolare la realtà digitale. E non sempre queste manipolazioni sono innocue: per questo oggi esiste il reato di deepfake.
Abbiamo spesso sentito parlare di deepfake, senza forse comprenderne esattamente la portata e le implicazioni legali. Oggi, grazie all’intervento del legislatore, possiamo finalmente fare chiarezza su questo fenomeno in rapida espansione.
In sintesi
- La Legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale ha introdotto nel Codice Penale l’art. 612-quater, dedicato ai deepfake.
- Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, senza consenso, diffonde immagini, video o voci falsificati con l’IA e idonei a ingannare, causando un danno ingiusto.
- Il reato è procedibile a querela, ma si procede d’ufficio in alcuni casi, ad esempio se la vittima è una persona incapace o una pubblica autorità.
- Restano zone grigie: confine con satira e opere artistiche, prova del danno, tutela degli interessi collettivi e competenza territoriale.
La risposta del legislatore: il reato di deepfake (art. 612-quater)
Con la Legge n. 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025, l’Italia si è dotata di una delle normative più attuali in materia di IA. La legge dà finalmente copertura penale a condotte sempre più diffuse. Fino ad oggi potevano essere inquadrate solo forzatamente in fattispecie codicistiche più generiche.
I deepfake hanno ora una fattispecie specifica: l’articolo 612-quater del Codice Penale, che punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente.
Cosa prevede la norma
“Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.
La norma punisce quindi la creazione e la diffusione non consensuale di immagini, video o audio falsi. Sono contenuti spesso usati per revenge porn, diffamazione o manipolazione psicologica.
Cosa sono i deepfake
I deepfake sono contenuti multimediali alterati con algoritmi di intelligenza artificiale. Ricreano situazioni e contesti mai esistiti, attribuendo a persone reali condotte o dialoghi inesistenti. Questa tecnologia può alimentare fenomeni devastanti come:
- Cyberbullismo e revenge porn
- Pedopornografia virtuale
- Campagne di disinformazione politica
- Danneggiamento reputazionale di imprese e professionisti
- Truffe e frodi mediante impersonificazione
Le conseguenze sono molteplici: dalla compromissione della dignità e della reputazione al danno di immagine per chi è mediaticamente esposto. Nei casi più gravi, quando sono coinvolti soggetti vulnerabili come i minorenni, i danni psicologici possono essere irreparabili.
Una norma necessaria, ma con zone grigie
La nuova legge colma una lacuna evidente. Fino a poco tempo fa la diffusione di deepfake non era punita in modo esplicito. Veniva spesso inquadrata a forza in reati generici come la diffamazione o la violenza privata. Ora esiste una fattispecie specifica, in linea con il quadro europeo sull’IA.
I punti critici dell’applicazione
Il discrimine della punibilità è l’idoneità del video, dell’audio o dell’immagine creati con l’IA a “indurre in inganno sulla loro genuinità”.
Su questo punto, la norma presenta alcune criticità:
- Vaghezza interpretativa: può essere difficile distinguere tra manipolazioni artistiche (ad esempio in film o opere satiriche) e abusi dolosi idonei a causare un danno effettivo.
- Prova del danno: l’elemento dirimente è che dall’inganno derivi un danno. Non tutti gli inganni sono illeciti, come già avviene per i delitti di falso, ma solo quelli da cui può derivare un danno effettivo. Il tema si sposta quindi sulla prova del danno e sugli interessi tutelabili.
- Interessi collettivi: oltre alla lesione dei diritti individuali, si pone il problema della tutela degli interessi diffusi e dei “diritti collettivi”. Pensiamo a immagini alterate di manifestazioni, di attivisti ambientalisti o di avversari politici.
- Competenza territoriale: bisognerà individuare il momento consumativo del reato, in assenza di una regola certa dettata dal legislatore. Le regole suppletive dell’art. 9 c.p.p. non sempre mettono al riparo dai “rimbalzi” della competenza, a scapito della tutela della persona offesa.
Conclusioni: un primo passo importante
L’articolo 612-quater è un primo, importante passo verso la regolamentazione di una società digitale etica. Occorrerà però verificare nel tempo come verrà applicato nelle aule dei tribunali e quanto sarà efficace la tutela che offre.
Domande frequenti
Cosa punisce l’art. 612-quater c.p.?
Punisce chi causa un danno ingiusto a una persona diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con l’intelligenza artificiale e idonei a ingannare sulla loro genuinità. La pena è la reclusione da uno a cinque anni.
Quale legge ha introdotto il reato di deepfake?
La Legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025. Ha inserito nel Codice Penale l’articolo 612-quater.
Il reato di deepfake è procedibile d’ufficio?
Di regola serve la querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto è connesso a un altro delitto procedibile d’ufficio, oppure se è commesso contro una persona incapace, per età o infermità, o contro una pubblica autorità a causa delle sue funzioni.
Cosa fare se si è vittima di un deepfake?
Conviene conservare le prove della diffusione, come link, screenshot e date, e rivolgersi a un legale per valutare la querela. Un’acquisizione forense dei contenuti rende le prove più solide in giudizio.
ARTINLEX nasce proprio per affrontare queste nuove sfide. Il suo approccio integrato unisce competenze legali, tecniche forensi e supporto psicologico, per tutelare imprese e privati dall’uso illecito dell’intelligenza artificiale.
Se ritieni di essere vittima di deepfake o di altri abusi legati all’intelligenza artificiale, contattaci per una consulenza gratuita. Il nostro team multidisciplinare è a tua disposizione per valutare la tua situazione e individuare le migliori strategie di tutela.
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Maurizio Siracusa
Maurizio Siracusa (myfox) è security researcher, attivo nella comunità hacker italiana dal 1987. Certificato CEH e ISO 27001 Lead Auditor, si occupa di penetration testing, digital forensics, incident response e compliance NIS2 e DORA. È fondatore di CyberSartoria, co-fondatore e CTO di TeamBit e socio fondatore di ARTINLEX, dove segue l'area ethical hacking e sicurezza informatica.

