Gli occhiali intelligenti possono acquisire immagini e conversazioni senza che le persone se ne accorgano. Ma la liceità non dipende dal dispositivo: occorre distinguere la ripresa, il trattamento dei dati e la loro diffusione. Tre passaggi, responsabilità diverse e rimedi concreti.
Durante una riunione, uno dei partecipanti indossa un paio di occhiali apparentemente comuni. Spiega di utilizzarli per tradurre in tempo reale gli interventi degli altri. Qualcuno, però, si domanda se le conversazioni vengano anche registrate, dove finiscano i dati e chi possa consultarli. Il dubbio è ragionevole: oggi una montatura può racchiudere telecamere, microfoni e software di intelligenza artificiale, senza rendere immediatamente percepibile ciò che sta facendo.
Il 13 ottobre 2026 il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato una dichiarazione sugli smart glasses, richiamata il giorno seguente dal Garante italiano. Le Autorità segnalano i rischi delle riprese inconsapevoli e invitano produttori, fornitori e utilizzatori ad assicurare maggiori garanzie. La dichiarazione ha carattere preliminare: non introduce un divieto generalizzato di usare questi dispositivi.
La notizia offre però l’occasione per porre una domanda più concreta: quando un’informazione raccolta da chi porta gli occhiali diventa una lesione dei diritti di chi si trova davanti all’obiettivo? La risposta cambia a seconda di ciò che accade a quell’informazione.
Tre condotte da non confondere: riprendere, analizzare, diffondere
Riprendere significa acquisire immagini o suoni. Analizzare significa sottoporli a elaborazioni ulteriori, per esempio una trascrizione, una traduzione o — ove la funzione sia disponibile — un riconoscimento dell’identità. Diffondere significa rendere quei contenuti accessibili ad altri, magari mediante una piattaforma social. Sono operazioni distinte: la legittimità della prima non rende automaticamente lecite le successive.
È questo il punto che merita attenzione. Il rischio degli smart glasses non coincide soltanto con la registrazione nascosta; riguarda il passaggio, spesso invisibile alla persona interessata, da un episodio quotidiano a una catena di utilizzazioni dei suoi dati.
La ripresa: essere in pubblico non significa poter essere registrati in qualunque modo
Non esiste una regola secondo cui fotografare o filmare una persona richieda sempre e comunque il suo consenso. Una breve ripresa familiare, destinata a rimanere nella sfera privata, presenta problemi diversi rispetto a una registrazione sistematica di estranei o a un video destinato a un canale pubblico.
L’art. 2, paragrafo 2, lett. c), del GDPR esclude dal proprio ambito le attività effettuate da persone fisiche per finalità esclusivamente personali o domestiche. L’esclusione va tuttavia interpretata restrittivamente e non si estende, di regola, alla diffusione verso un numero indeterminato di destinatari o a utilizzi professionali e commerciali. Soprattutto, non rende irrilevanti le altre norme sulla tutela della persona.
Chi riprende attraverso smart glasses deve considerare il luogo, le circostanze, il contenuto acquisito e le ragionevoli aspettative di riservatezza degli altri. Una conversazione cui si partecipa, una scena ripresa per ricordo personale e la captazione di dialoghi altrui sono situazioni giuridicamente differenti. Anche dove non opera il GDPR, possono assumere rilievo la tutela civilistica della riservatezza e, in presenza dei relativi presupposti, quella penale.
L’analisi: ciò che gli occhiali vedono può diventare un’informazione sulla persona
Il salto tecnologico emerge quando le immagini non rimangono semplici fotografie. Un assistente di intelligenza artificiale può servirsi del flusso audio o video per fornire risposte a chi indossa il dispositivo, riconoscere oggetti o tradurre parole. A seconda del servizio, l’elaborazione può comportare il coinvolgimento di applicazioni e infrastrutture esterne: occorre verificare, caso per caso, chi riceva i dati, per quale scopo e per quanto tempo li conservi.
Se il trattamento rientra nel GDPR, serve una base giuridica ai sensi dell’art. 6 e vanno rispettati, tra gli altri, i principi di finalità, minimizzazione e trasparenza. Il consenso non è l’unica base giuridica astrattamente possibile; il legittimo interesse, però, richiede un’attenta ponderazione dei diritti e delle ragionevoli aspettative di chi viene ripreso. Come osserva l’EDPB, giustificare un riutilizzo commerciale o l’addestramento di modelli di IA con immagini raccolte all’insaputa di passanti può risultare particolarmente problematico.
Anche il riconoscimento facciale richiede precisione: non ogni fotografia di un volto costituisce automaticamente un dato biometrico soggetto all’art. 9 del GDPR. La disciplina rafforzata entra in gioco, in particolare, quando siano effettuati trattamenti tecnici specifici finalizzati all’identificazione univoca della persona. Il rischio, allora, non riguarda solo l’immagine conservata, ma le ulteriori informazioni che da essa possono essere ricavate.
La diffusione: avere un video non significa avere il diritto di pubblicarlo
Un video ripreso per uso privato può essere successivamente caricato online. È un passaggio decisivo. Quando il contenuto viene reso disponibile a una platea indeterminata, l’eventuale esclusione domestica dal GDPR non può essere automaticamente invocata; inoltre, si pone autonomamente il problema del diritto all’immagine.
L’art. 10 del Codice civile e gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore tutelano l’esposizione e la pubblicazione dell’immagine altrui. Il consenso rappresenta la regola, salve le eccezioni previste dalla legge, che devono essere interpretate in rapporto alla finalità e al contesto della divulgazione. L’essere stati ripresi in una strada o durante un evento aperto al pubblico non equivale, da solo, ad autorizzare ogni utilizzo successivo del proprio volto, tanto meno per finalità promozionali o denigratorie.
Occorre dunque evitare una semplificazione frequente: la questione non è soltanto se si potesse effettuare la ripresa, ma se esistesse anche il titolo per conservarla, rielaborarla e renderla pubblica in quella specifica forma.
Tre situazioni quotidiane, tre diverse valutazioni
Al ristorante. Una persona riprende i propri amici e nel video compare casualmente un altro cliente. Conservare il filmato per uso strettamente personale non equivale a pubblicarlo su un profilo accessibile a tutti. Se il cliente è riconoscibile e diventa oggetto della pubblicazione, il diritto all’immagine assume un peso ben diverso; la valutazione resta legata al contenuto e al concreto impiego del video.
In riunione. Un partecipante utilizza gli occhiali per una traduzione in tempo reale. Occorre comprendere se vengano acquisiti o trasmessi nomi, voci, documenti e informazioni riservate, e quale soggetto determini gli scopi dell’elaborazione. Se, invece, è il datore di lavoro a impiegare sistematicamente questi dispositivi per controllare l’attività dei dipendenti, si aggiungono le garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Sui social. Una registrazione viene pubblicata con commenti offensivi oppure manipolata per far pronunciare alla persona parole mai dette. Alla possibile lesione dell’immagine e della reputazione si possono sommare fattispecie penali differenti, ma soltanto se ne ricorrono tutti gli elementi. Nel secondo caso può rilevare anche la disciplina introdotta per i contenuti falsificati mediante intelligenza artificiale.
La tutela penale non scatta per il solo fatto che una telecamera è nascosta
La tecnologia discreta non consente scorciatoie nell’individuazione dei reati. Registrare una conversazione alla quale si partecipa non configura, di per sé, una intercettazione illecita; altro è captare comunicazioni altrui o procurarsi indebitamente notizie della vita privata nei luoghi protetti dalla legge.
L’art. 615-bis c.p., ad esempio, riguarda l’indebita acquisizione di notizie o immagini della vita privata che si svolge nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p.; non punisce indistintamente ogni ripresa effettuata senza avviso. L’art. 617-septies c.p. richiede, tra l’altro, la diffusione di riprese o registrazioni fraudolente di incontri privati o conversazioni e la finalità specifica di arrecare danno alla reputazione o all’immagine altrui, salve le ipotesi di non punibilità previste dalla norma.
Se il materiale viene poi falsificato con l’IA, può assumere rilievo l’art. 612-quater c.p., introdotto dalla legge n. 132/2025, che riguarda la diffusione senza consenso di immagini, video o voci alterati, idonei a ingannare sulla loro genuinità, da cui derivi un danno ingiusto. Non ogni modifica digitale, tuttavia, integra automaticamente il reato. È necessaria una verifica puntuale della condotta, del risultato e dell’elemento soggettivo richiesto.
Un LED acceso non è un consenso: chi deve rendere trasparente il trattamento?
La dichiarazione dell’EDPB sollecita indicatori luminosi o acustici e altre soluzioni che rendano percepibile la registrazione. È un’indicazione importante, ma occorre distinguere due piani: segnalare che un dispositivo sta riprendendo non equivale a ottenere il consenso delle persone presenti e non costituisce, di per sé, una valida base giuridica per qualunque trattamento.
La responsabilità, inoltre, non ricade necessariamente su una sola persona. Chi determina finalità e mezzi del trattamento può essere titolare autonomo o, in determinati casi, contitolare: ciò può riguardare l’utilizzatore, il fornitore dell’applicazione o il gestore delle funzionalità di IA. Il solo fatto di produrre l’hardware non comporta automaticamente ogni responsabilità; conta il ruolo concretamente svolto nella filiera dei dati. E il fornitore che agisce come titolare non può affidare all’utilizzatore l’adempimento dei propri obblighi di informazione.
È qui che emerge un problema nuovo: la persona ripresa spesso non conosce neppure l’identità del soggetto a cui rivolgere le proprie richieste. La trasparenza, per essere effettiva, deve permettere di individuare non soltanto il momento della ripresa, ma anche chi tratta i dati e per quali finalità.
Se si è vittime di un abuso: come costruire una tutela efficace
La prima esigenza è ricostruire i fatti, distinguendo ciò che si è visto da ciò che si presume sia avvenuto. Indossare smart glasses non dimostra, da solo, che una registrazione sia stata effettuata o conservata. Se il contenuto è stato pubblicato, occorre preservare tempestivamente gli elementi disponibili: file, indirizzo della pagina, data e ora, account che lo ha diffuso, commenti e successive condivisioni. Quando è prevedibile una contestazione, l’acquisizione tecnico-forense può essere utile a documentare provenienza, integrità e circolazione del materiale.
Se il GDPR è applicabile, è possibile esercitare, ricorrendone i presupposti, i diritti di accesso, cancellazione e opposizione previsti dagli artt. 15, 17 e 21, nonché proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77. Restano valutabili le azioni per far cessare l’utilizzazione abusiva dell’immagine e ottenere il risarcimento dei danni effettivamente provati; ove sussistano gli elementi di un reato, potranno essere intraprese anche le iniziative penali, nel rispetto dei relativi termini.
La tempestività conta: prima di chiedere una rimozione è spesso opportuno assicurare la conservazione della prova, senza contribuire a un’ulteriore diffusione del materiale contestato. Una strategia efficace combina la qualificazione giuridica della condotta con l’esatta individuazione dei soggetti coinvolti e la verifica delle tracce digitali.
La vera questione è chi controlla ciò che gli occhiali hanno visto
Gli smart glasses non sono, di per sé, strumenti illeciti. Possono svolgere funzioni utili e legittime. Il punto è evitare che una tecnologia apparentemente ordinaria trasformi chiunque si trovi nelle vicinanze in una fonte involontaria di dati, disponibili per impieghi che non conosce e ai quali non può opporsi in modo effettivo.
La tutela giuridica deve allora seguire l’intero percorso dell’informazione: come viene acquisita, chi la elabora, per quanto tempo resta disponibile e a chi viene comunicata. Prima ancora di domandarsi se una ripresa possa essere pubblicata, è necessario sapere chi la sta utilizzando e per quale scopo. È su questa possibilità di controllo — e non sulla sola visibilità di una telecamera — che si misura la protezione della persona nell’era dell’intelligenza artificiale.
Fonti e riferimenti
European Data Protection Board, Statement 1/2026 on Smart glasses, adottato il 13 ottobre 2026: https://www.edpb.europa.eu/documents/statement/statement-of-the-edpb-on-smart-glasses_en
Garante per la protezione dei dati personali, «Smart glasses, i Garanti europei: servono maggiori tutele per la privacy», 14 ottobre 2026, Doc-Web n. 10307908: https://garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10307908
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 2, 5, 6, 9, 15, 17, 21, 77 e 82; artt. 10 e 2043 c.c.; artt. 96-97 legge n. 633/1941; artt. 615-bis, 617-septies e 612-quater c.p.; art. 4 legge n. 300/1970.

