Dal 30 settembre 2026 l’intelligenza artificiale non è più soltanto materia di regolamenti europei e linee guida: è entrata nel codice penale italiano. Il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre ed entrato in vigore quindici giorni dopo — attua la delega della legge 132/2025 e adegua l’ordinamento italiano all’AI Act europeo. Non è un decreto-legge in attesa di conversione: è già pienamente vigente.

Per chi sviluppa, vende o utilizza sistemi di intelligenza artificiale, e per chi dall’IA è stato danneggiato, cambia molto. Vediamo cosa.

Il nuovo reato: art. 437-bis del codice penale

Il cuore del decreto, per le imprese, è l’articolo 12, che introduce nel codice penale l’art. 437-bis: “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”.

La norma punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione e l’immissione sul mercato di sistemi IA ad alto rischio, oppure le misure di sorveglianza umana, quando da questa omissione deriva un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. Se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato, la pena sale da 2 a 8 anni.

Tre aspetti meritano attenzione:

È punita anche la colpa grave. Non serve l’intenzione: una carenza organizzativa macroscopica — l’assenza di presidi, di controlli, di competenze — può bastare. La pena è ridotta, ma il reato c’è.

Risponde anche chi usa l’IA, non solo chi la produce. L’utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana su un sistema ad alto rischio risponde con le stesse pene del fornitore.

L’alterazione del sistema è reato autonomo. Chi manomette un sistema IA ad alto rischio — pensiamo al data poisoning, alla manipolazione di un modello, all’attacco di un insider — rischia da 2 a 6 anni, fino a 10 se c’è pericolo per la sicurezza dello Stato. È una norma che parla direttamente il linguaggio della cybersecurity.

La responsabilità dell’azienda: il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001

Il decreto non si ferma alle persone fisiche. Il nuovo art. 25-vicies inserisce nel catalogo 231 i “reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”: per il 437-bis la sanzione pecuniaria va da 600 a 1.000 quote — fino a circa 1,55 milioni di euro — mentre per il reato di deepfake (art. 612-quater c.p.) da 200 a 700 quote. In entrambi i casi sono previste le sanzioni interdittive: sospensione di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da finanziamenti e agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il messaggio del legislatore è chiaro, e la stessa relazione illustrativa lo conferma parametrando le sanzioni a quelle per gli infortuni sul lavoro: la sicurezza dei sistemi IA è trattata come la sicurezza sul lavoro. Un Modello 231 che non la contempla è un modello incompleto.

Attenzione al deepfake in chiave aziendale: se un contenuto manipolato con IA viene diffuso nell’interesse o a vantaggio di una società — una campagna con voci o volti sintetici di persone reali senza consenso, per esempio — l’ente risponde con il proprio patrimonio. Marketing e comunicazione entrano a pieno titolo nel perimetro del risk assessment. I danni concreti dei deepfake aziendali li abbiamo già documentati: qui il legislatore ne prende atto.

La rivoluzione silenziosa: la prova nelle cause civili

La parte meno commentata del decreto è forse la più incisiva. Gli articoli 16-20 riscrivono le regole del gioco per chi chiede il risarcimento di un danno causato nell’utilizzo di un sistema IA:

  • il giudice, se la domanda è verosimile, ordina l’esibizione dei log, della documentazione di gestione dei rischi, della documentazione tecnica e dei parametri di supervisione umana previsti dall’AI Act;
  • se l’impresa non esibisce questa documentazione senza giustificato motivo, i fatti allegati dal danneggiato si considerano ammessi;
  • se il danno deriva dalla violazione di obblighi dell’AI Act, il nesso causale è presunto, salvo prova contraria;
  • la conformità all’AI Act, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità;
  • il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore del responsabile, nei limiti del massimale.

Tradotto: la documentazione tecnica non è più solo compliance, è la difesa processuale dell’azienda. Chi non tiene log e registri ordinati rischia di perdere la causa prima ancora di discuterla. E chi è stato danneggiato ha, per la prima volta, strumenti concreti per superare l’asimmetria informativa che finora rendeva quasi impossibile provare un danno da algoritmo.

Cosa cambia per le vittime di abusi dell’IA

Il reato di deepfake non nasce con questo decreto: esiste dall’ottobre 2025 (art. 612-quater c.p., legge 132/2025), punisce con la reclusione da 1 a 5 anni la diffusione non consensuale di immagini, video o voci falsificati con IA che causano un danno ingiusto, ed è procedibile a querela. Il D.Lgs. 160/2026 aggiunge però tasselli importanti:

  • il sequestro preventivo con ordine di rimozione alle piattaforme si applica ora espressamente ai contenuti generati con IA: la vittima può ottenere la rimozione del contenuto illecito senza che venga cancellato l’intero profilo o account;
  • se il deepfake è diffuso nell’interesse di una società, si aggiunge la responsabilità 231 dell’ente;
  • in sede civile valgono i nuovi strumenti probatori: esibizione forzata, presunzione del nesso causale, foro del consumatore, azione diretta verso l’assicuratore.

Restano lacune: la norma non copre i fotomontaggi realizzati senza IA, richiede un danno effettivo e non è stata inserita tra i reati per cui il questore può disporre l’ammonimento. E non esiste un reato specifico di “truffa con IA”: il voice cloning del CEO, i profili clonati, i marchi contraffatti si perseguono con le fattispecie tradizionali, aggravate dall’uso insidioso dell’intelligenza artificiale (art. 61, n. 11-undecies c.p.).

Il paradosso temporale

C’è un nodo che la dottrina ha già sollevato: il reato è in vigore dal 30 settembre 2026, ma gli obblighi dell’AI Act per i sistemi ad alto rischio — quelli la cui omissione il 437-bis punisce — sono stati rinviati dal regolamento “Digital Omnibus” al dicembre 2027 e all’agosto 2028. Uno sfasamento che genera incertezza interpretativa e che probabilmente finirà davanti ai giudici.

Sarebbe però un errore leggere il rinvio come un permesso di attendere. Gli obblighi di trasparenza su chatbot e deepfake sono già applicabili, la responsabilità civile è già azionabile, e la giurisprudenza potrà comunque ricavare obblighi di sicurezza da altre fonti normative. Chi inizia ad adeguarsi quando il quadro sarà “definitivo” si troverà a farlo in ritardo e sotto pressione.

Cosa fare adesso

Per le imprese, quattro mosse non rinviabili:

  1. Censire i sistemi IA utilizzati o sviluppati e classificarli secondo l’AI Act, distinguendo il ruolo di fornitore da quello di utilizzatore;
  2. Aggiornare il Modello 231 con il risk assessment sui nuovi reati presupposto, includendo marketing e comunicazione per il rischio deepfake;
  3. Formalizzare deleghe e presidi: chi sorveglia i sistemi, con quali competenze e con quale potere di intervento — è la miglior difesa contro la contestazione di colpa grave;
  4. Documentare tutto, da subito: log, gestione dei rischi, supervisione umana. In giudizio, la documentazione mancante equivale a un’ammissione.

Per le vittime — persone o aziende — la priorità è la tempestività: cristallizzare le prove con copia forense, presentare querela, chiedere la rimozione dei contenuti. E valutare, con il supporto giusto, se dietro il contenuto illecito c’è un interesse societario che apre la strada alla responsabilità dell’ente.

Il punto di vista ARTINLEX

Il D.Lgs. 160/2026 conferma ciò che sosteniamo dalla nostra fondazione: la tutela contro gli abusi dell’intelligenza artificiale non è una questione solo legale né solo tecnica. Provare l’alterazione di un sistema richiede competenze forensi. Costruire un Modello 231 efficace richiede competenze giuridiche. Accompagnare chi ha subito un deepfake richiede anche competenze psicologiche. È esattamente l’integrazione multidisciplinare su cui ARTINLEX è costruita.

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Riferimenti normativi: D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 (GU n. 214 del 15/09/2026); L. 23 settembre 2025, n. 132; Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act); Reg. (UE) 2026/1744; D.Lgs. 231/2001; D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179.